Art. 8.
(Funzioni e poteri).

      1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

          a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

          b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della presente legge;

          c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

          d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

          e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

 

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      2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante dei diritti:

          a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

          b) prende visione, previo consenso dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

          c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

          d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

          e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

      3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante dei diritti, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo

 

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14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.